Statuto

FederArteRom

Statuto

Titolo I – denominazione – sede – durata

Articolo 1

E’ costituita un’associazione denominata federarterom con sede a Lanciano (CH) in via S. M. Maggiore, 12.

LA federarterom. È ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico.

Essa svolge  la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.

Federarterom è un movimento artistico interculturale, a dimensione europea.

Per promuovere e diffondere un enorme patrimonio artistico culturale pressoché  sconosciuto all’opinione pubblica: la cultura della Popolazione Romanì in tutte le sue sfaccettature ed in tutti i suoi ambiti, la federarterom riunisce diverse associazioni presenti sul territorio nazionale per organizzare grandi eventi e manifestazioni con la collaborazione di enti pubblici (nazionali, regionali e locali) ed istituzioni internazionali.

Nello svolgimento di tali attività la federarterom non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.

Federarterom potrà cooperare con, o aderire ad altre Associazioni di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.

La durata della federarterom è illimitata.

Titolo II – scopi e finalità

Articolo 2

L’Associazione è costituita allo scopo di:

Promuovere e diffondere un enorme patrimonio artistico culturale pressoché  sconosciuto all’opinione pubblica, la federarterom riunisce diverse associazioni presenti sul territorio nazionale per organizzare grandi eventi e manifestazioni con la collaborazione di enti pubblici (nazionali, regionali e locali) ed istituzioni internazionali.

Articolo 3

La vita dell’associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Titolo III – soci

Articolo 4

Possono aderire all’associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le associazioni ed i singoli che, senza discriminazione di sesso, religione, ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Per farlo è sufficiente inviare una richiesta scritta.

I soci possono essere:

  1. Ordinari: associazioni e/o persone fisiche che aderiscono all’associazione, prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
  2. Onorari:  associazioni e/o persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
  3. Sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell’associazione  mediante conferimenti in denaro o in natura.

Articolo 5

La qualità di Socio si perde per:

  1. Decesso;
  2. Dimissioni;
  3. Inabilitazione;
  4. Radiazione, per atti lesivi dell’associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Titolo IV – organi sociali

Capo I – generalita’

Articolo 6

Sono Organi Sociali dell’associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci,
  2. Il Consiglio Direttivo costituito da 7 membri eletti dall’assemblea.
  3. Consulta Artistica costituita per un terzo da esperti del settore e per due terzi da membri proposti dal Consiglio Direttivo da scegliersi tra i membri delle associazioni federate;

Capo II – assemblea

Articolo 7

L’Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dai Soci Ordinari.

Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea elegge a scrutinio  il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all’associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio all’associazione o ne hanno perseguito i fini.

Articolo 8

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno ed ha il compito di:

  1. Ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. Approvare il bilancio consuntivo o preventivo;
  3. Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

Articolo 9

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci.

Articolo 10

La convocazione dell’assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati:

  1. Ordine del giorno
  2. Data, luogo ed ora dell’adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Articolo 11

Hanno diritto di voto nell’assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale.  Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare da altro Socio Ordinario mediante delega scritta.  Ogni Socio Ordinario non può essere depositario di più di due deleghe.

I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come alle riunioni dell’assemblea senza diritto di voto.

Articolo 12

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da uno dei  Vicepresidenti o, in assenza di questi ultimi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario dell’associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’assemblea.

I verbali dell’assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente e dal Segretaria stesso.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei votanti:

1.     Elezione del Presidente dell’associazione;

2.     Modifiche al presente Statuto;

3.     Scioglimento anticipato dell’associazione.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III – consiglio direttivo

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri uguale a quello delle associazioni aderenti più il Presidente. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente mediante votazione palese il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri i Vicepresidenti e il  Tesoriere, la carica di segretario viene invece conferita direttamente dal Presicente ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall’assemblea, per  regolare aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei  membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 16

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.

Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell’associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Capo IV – Presidente

Articolo 17

Il Presidente è eletto dall’assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

In particolare compete al Presidente:

  1. La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
  2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
  3. La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  4. La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
  5. L’emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Per i casi d’indisponibilità, ovvero d’assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Capo V – consiglieri con incarichi speciali

Tesoriere

Articolo 18

Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea.

Vice presidente

Articolo 19

I Consiglieri Vicepresidenti collaborano con il Presidente nelle attività associative, hanno gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agiscono su sua delega.

Segretario

Articolo 20

Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell’associazione e ne coordina le attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo VI – sostituzioni di membri degli organi collegiali, decadenza di organo collegiale e dimissioni del presidente

Articolo 21

I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti.

In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio.

Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 22

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell’organo decaduto.

Articolo 23

In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all’elezione dei nuovi Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione.

Titolo V – candidature, elettorato, incompatibilita’

Articolo 24

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili.

Titolo VI – amministrazione

Articolo 25

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. Da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione all’atto della costituzione;
  2. Dai beni mobili e immobili dei quali l’Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.

Articolo 26

Le fonti di entrata dell’associazione sono rappresentate da:

  1. Contributi volontari dei Soci;
  2. Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
  3. Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati;
  4. Ogni altra eventuale entrata.

Articolo 27

Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare.

Con la chiusura dell’esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione.

Articolo 28

I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.

Titolo VII – scioglimento

Articolo 29

L’Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell’associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede all’elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione.

L’Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Titolo VIII – norme finali

Articolo 30

Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

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